Quali sono le responsabilità degli enti secondo il codice dell’ambiente in caso di frane?

glossarioavvocato3

Il Codice dell’ambiente stabilisce che lo Stato, le regioni, incluse le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, nonché le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione, secondo le rispettive competenze, concorrono alla realizzazione delle attività volte ad assicurare:

  • la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo;

  • il risanamento idrogeologico del territorio, con particolare attenzione alla gestione del rischio di frane e dissesti idrogeologici;

  • la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e delle frane;

  • la messa in sicurezza delle situazioni a rischio (ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 152/2006).

Attività conoscitive, di programmazione e di intervento

A tal fine, tutti i suddetti enti svolgono ogni opportuna azione:

  • conoscitiva,

  • di programmazione,

  • di pianificazione,

  • di esecuzione degli interventi, anche per la gestione e prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle frane, come previsto dall’art. 53 del d.lgs. 152/2006.

Le attività conoscitive, in particolare, comprendono le azioni di:

  • raccolta dei dati,

  • elaborazione dei dati,

  • archiviazione dei dati,

nonché l’attuazione di ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 152/2006.

Competenze specifiche delle regioni

Le regioni, in particolare, predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di:

  • conservazione del territorio,

  • difesa del territorio,

  • tutela del suolo,

  • tutela del sottosuolo, con un focus sulla prevenzione e gestione delle frane e dei dissesti idrogeologici, in conformità a quanto previsto dall’art. 61 del d.lgs. 152/2006.

Partecipazione degli enti locali

I comuni, le province, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico, partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, secondo quanto stabilito dalle regioni, singolarmente o d’intesa tra loro.”