Con la presente nota, si intende delineare un quadro di sintesi delle responsabilità degli enti pubblici e delle persone operanti al loro interno rispetto alle attività di prevenzione e gestione delle frane e dei dissesti idrogeologici.
Dopo una breve panoramica introduttiva, riportata a seguire, si darà conto delle responsabilità di competenza dei vari enti coinvolti, con particolare riguardo agli enti locali, nonché delle persone che rivestono determinati ruoli al loro interno, come emergenti dalle pertinenti disposizioni vigenti nell’ordinamento italiano. Le principali fonti rilevanti sono rappresentate:
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dal Codice della protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1),
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dal Testo unico degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e
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dal Codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Per le attività di prevenzione e gestione delle frane e dei dissesti idrogeologici, la responsabilità della pubblica amministrazione è diffusa tra i molteplici livelli di governo aventi competenze in materia di tutela del territorio e gestione del rischio idrogeologico. Le materie relative al governo del territorio e alla protezione civile, infatti, sono di legislazione concorrente tra Stato e regioni (art. 117, co. 3, Cost.). Entro tale quadro, sono coinvolti:
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in aggiunta a Stato e regioni,
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i comuni,
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le province,
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le città metropolitane ed
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altri enti (come le agenzie regionali e gli “enti parco”, ai quali potrebbe essere affidata la tutela dal dissesto idrogeologico e dalle frane).
In estrema sintesi, lo Stato stabilisce i principi da rispettare, mentre le competenze delle regioni riguardano specialmente le attività di pianificazione. Gli interventi di carattere operativo, in termini di prevenzione e gestione, sono attribuiti ai comuni, i quali risultano pertanto essere gli enti maggiormente esposti a responsabilità in caso di frane.
All’interno di ogni ente, la responsabilità è imputata alle singole figure che risultano “direttamente responsabili, per legge penale, civile e amministrativa, degli atti compiuti in violazione di diritti” (art. 28 Cost.; d.p.r. 3/1957). Costoro possono essere:
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gli amministratori (i sindaci, in primis, ma anche gli assessori, i presidenti di regioni, i prefetti, ecc.),
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i dirigenti,
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i funzionari
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e altri pubblici impiegati (come i membri del centro operativo comunale di protezione civile-COC o il personale degli uffici tecnici).
La responsabilità individuale di tali soggetti verso i terzi si estende alla pubblica amministrazione di loro appartenenza, con la conseguenza che il singolo responsabile e l’ente di afferenza rispondono in solido verso i soggetti danneggiati.
Per quanto riguarda le tipologie di responsabilità, in linea generale, si evidenzia quanto segue:
− rispetto alla responsabilità civile, gli enti pubblici rispondono ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danni cagionati dalle cose che hanno in custodia) oppure in base all’art. 2043 c.c. (clausola generale in tema di responsabilità extracontrattuale). Rilevano sia condotte di natura omissiva, come:
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la mancata manutenzione del proprio patrimonio (rappresentato da strade, fiumi, laghi, acquedotti, opere di difesa del suolo, ecc.),
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l’omessa vigilanza (es. di siti a rischio di frane o dissesti idrogeologici),
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la mancata adozione delle misure di prevenzione o di emergenza (es. tempestivo monitoraggio di aree in cui si verifica una calamità) o di quant’altro prescritto dalla legge;
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sia condotte commissive (come il compimento di un’attività non coerente con il livello di rischio presentato da una data situazione e tale da aggravare quest’ultimo).
Più enti possono essere ritenuti responsabili in solido (cfr. ad es. Cass. 22702/2025, dove un comune, una provincia e una regione sono stati ritenuti solidalmente responsabili per i danni causati da una frana);
− rispetto alla responsabilità penale, le persone coinvolte, a seconda del caso, possono essere ritenute
responsabili di diversi reati, come:
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il disastro colposo (art. 449 c.p.),
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l’omicidio colposo (art. 589 c.p.),
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il reato di inondazione, frana e valanga (art. 426 c.p.),
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i delitti contro l’ambiente introdotti dalla l. n. 68/2015) e altri delitti.
Più persone possono concorrere nella commissione del medesimo reato.
Per completezza, si evidenzia che, nei casi in esame, le singole persone afferenti alla pubblica amministrazione individuate come responsabili sono tenute a rispondere anche del danno arrecato al proprio ente di afferenza, in conseguenza delle proprie condotte omissive o commissive compiute con dolo o colpa grave (responsabilità amministrativo-contabile).
Ai fini dell’individuazione dell’ente e della singola persona responsabile civilmente e penalmente, occorre tenere conto delle competenze e delle responsabilità attribuite dalle normative rilevanti.


