Le responsabilità degli enti pubblici rispetto alla prevenzione e alla gestione delle frane e dei dissesti idrogeologici sono stabilite in misura significativa dal Codice della protezione civile. Tra i c.d. “rischi di protezione civile” rientra infatti il rischio idrogeologico, oltre a quello sismico, vulcanico, idraulico, da fenomeni meteorologici avversi e agli altri indicati all’art. 16 del d.lgs. 1/2018.
Attività di protezione civile
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 1/2018, per «attività di protezione civile» si intendono quelle volte alla:
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previsione dei rischi;
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prevenzione e mitigazione dei rischi;
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gestione delle emergenze;
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superamento delle emergenze.
Previsione
La previsione comprende l’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
Prevenzione
Le attività di prevenzione sono quelle dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione, in particolare per quanto riguarda il rischio di frane e dissesti idrogeologici.
Gestione dell’emergenza
La gestione dell’emergenza include le attività finalizzate ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali, nonché la riduzione del relativo impatto, anche tramite la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti e il ricorso a procedure semplificate, oltre alla relativa attività di informazione alla popolazione.
Tanto premesso, di seguito sono sinteticamente evidenziate le principali responsabilità degli enti pubblici competenti in materia di frane e dissesti idrogeologici, rappresentati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni, oltre che dallo Stato.
Comuni
I comuni, quali articolazioni del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 1/2018, devono curare le attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, costituenti una loro funzione fondamentale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 1/2018.
Per l’espletamento di tali attività, i comuni sono tenuti a svolgere diversi compiti, tra cui, in particolare:
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attuare le attività di prevenzione dei rischi, inclusi quelli relativi alle frane e ai dissesti idrogeologici;
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predisporre i piani comunali di protezione civile;
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attivare e dirigere gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le situazioni di emergenza, al loro verificarsi (art. 12, comma 3, d.lgs. 1/2018).
Province (aree vaste)
Le province di area vasta, quali articolazioni del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 1/2018, svolgono diverse funzioni in materia. Tra queste si ricordano:
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l’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, inclusi quelli relativi al rischio di frane e dissesti idrogeologici, stabilite nella programmazione regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati sul territorio provinciale;
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la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile;
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la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze (art. 11, comma 1, d.lgs. 1/2018).
Città metropolitane
Le città metropolitane sono articolazioni del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 1/2018. Al loro interno, specifici compiti sono attribuiti ai sindaci metropolitani; sul punto si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 3.
Regioni e Province autonome
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quali componenti del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 1/2018, provvedono all’attuazione delle attività di protezione civile – previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento – secondo i rispettivi ordinamenti e competenze (art. 4 del d.lgs. 1/2018).
A tal fine, le regioni disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile, assicurando lo svolgimento delle relative attività e, in particolare, le modalità di predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, nonché la gestione della sala operativa regionale, anche al fine di garantire il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province ove delegate e i comuni.
Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento della protezione civile garantiscono inoltre il funzionamento e l’attività dei sistemi di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, relativi anche al rischio idrogeologico e alle frane.
Tale sistema di allertamento è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire, in tempo reale, la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, ove possibile anche in termini probabilistici, relative al preannuncio, al monitoraggio e alla sorveglianza degli eventi e alla conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il Servizio nazionale di protezione civile ai diversi livelli territoriali (art. 17 del d.lgs. 1/2018).
Conclusioni
In conclusione, tutti gli enti sopra indicati sono titolari di competenze e responsabilità in materia di prevenzione e gestione delle frane, seppur in misura differenziata. I comuni risultano i soggetti maggiormente esposti a responsabilità, sia con riferimento alle attività di prevenzione sia con riguardo alla gestione tempestiva e adeguata delle frane, dovendo approntare ogni misura necessaria a tale scopo.


