Il Codice dell’ambiente stabilisce che lo Stato, le regioni, incluse le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, nonché le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione, secondo le rispettive competenze, concorrono alla realizzazione delle attività volte ad assicurare:
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la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo;
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il risanamento idrogeologico del territorio, con particolare attenzione alla gestione del rischio di frane e dissesti idrogeologici;
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la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e delle frane;
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la messa in sicurezza delle situazioni a rischio (ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 152/2006).
Attività conoscitive, di programmazione e di intervento
A tal fine, tutti i suddetti enti svolgono ogni opportuna azione:
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conoscitiva,
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di programmazione,
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di pianificazione,
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di esecuzione degli interventi, anche per la gestione e prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle frane, come previsto dall’art. 53 del d.lgs. 152/2006.
Le attività conoscitive, in particolare, comprendono le azioni di:
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raccolta dei dati,
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elaborazione dei dati,
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archiviazione dei dati,
nonché l’attuazione di ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 152/2006.
Competenze specifiche delle regioni
Le regioni, in particolare, predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di:
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conservazione del territorio,
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difesa del territorio,
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tutela del suolo,
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tutela del sottosuolo, con un focus sulla prevenzione e gestione delle frane e dei dissesti idrogeologici, in conformità a quanto previsto dall’art. 61 del d.lgs. 152/2006.
Partecipazione degli enti locali
I comuni, le province, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico, partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, secondo quanto stabilito dalle regioni, singolarmente o d’intesa tra loro.”


