I sindaci, i sindaci metropolitani e i presidenti delle regioni, oltre ai presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 1/2018.
In tale veste, essi sono responsabili di molteplici attività in materia di prevenzione e gestione delle frane, che comprendono, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 1/2018:
a) il recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
b) la promozione, l’attuazione e il coordinamento delle attività di protezione civile, consistenti nella previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nella gestione delle emergenze e nel loro superamento, con particolare riferimento alle frane e ai dissesti idrogeologici;
c) la destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile;
d) l’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile e l’attribuzione alle stesse di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative.
Con specifico riferimento alla prevenzione e alla gestione delle frane e dei dissesti idrogeologici, i sindaci, in coerenza con quanto previsto dal Testo unico degli enti locali, sono altresì responsabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 1/2018:
a) dell’adozione, quale ufficiale del Governo, dei provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del d.lgs. 267/2000, necessari per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, di particolare rilievo nel contesto della prevenzione e della gestione delle frane;
b) dello svolgimento dell’attività di informazione alla popolazione in merito agli scenari di rischio, alla pianificazione di protezione civile e alle situazioni di pericolo determinate da rischi naturali, come quelli legati alle frane e ai dissesti idrogeologici, o derivanti dall’attività dell’uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, a cura del comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e con il presidente della giunta regionale, ove previsto;
d) della richiesta, in presenza dei presupposti di legge, dell’intervento di ulteriori forze e strutture operative regionali alla regione, nonché di forze e strutture operative nazionali al prefetto, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con quest’ultimo e con il presidente della giunta regionale in occasione di eventi emergenziali, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
I sindaci adottano altresì le ordinanze contingibili e urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
È infine opportuno soffermarsi sulle funzioni attribuite al prefetto e sul loro rapporto con le responsabilità riconosciute ai sindaci.
Il prefetto esercita plurime competenze nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile. In occasione di eventi emergenziali, nella loro imminenza o qualora il loro verificarsi sia preannunciato secondo le modalità di allertamento stabilite dalla legge, il prefetto, nei limiti della propria competenza territoriale, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 1/2018:
a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la regione, i comuni e le province, ove delegate;
b) assume, nell’immediatezza dell’evento, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l’attuazione del piano provinciale di protezione civile, con particolare attenzione alla gestione delle frane;
c) promuove e coordina l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l’intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
d) vigila sull’attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il prefetto adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 1/2018.
La competenza del prefetto non esclude la responsabilità del sindaco. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16761/2010), prefetto e sindaco esercitano competenze concorrenti, anche nei casi in cui il sindaco richieda l’intervento del prefetto, il quale agisce mediante propri provvedimenti, in presenza di eventi che non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune.


